Condizioni Generali di Acquisto (GTCP)
Envaste Ltd — acquirente
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano ai rapporti commerciali con:
Partner commerciali e fornitori in cui il venditore è un imprenditore, un ente di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
1. Ambito di applicazione
1.1
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (GTCP) si applicano esclusivamente a tutti i rapporti commerciali, in particolare dichiarazioni, transazioni giuridiche e contratti, nonché alla loro rispettiva esecuzione con partner commerciali e fornitori, qualora il venditore sia un imprenditore, un ente di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
1.2
Le GTCP si applicano ai contratti per la fornitura di beni mobili ("merci"), indipendentemente dal fatto che il fornitore produca le merci in proprio o le acquisti da fornitori.
1.3
Le condizioni deroganti del fornitore sono vincolanti solo se l'acquirente le accetta almeno in forma scritta. Le presenti GTCP si applicano anche se l'acquirente accetta la prestazione del fornitore senza riserve, pur essendo a conoscenza di condizioni deroganti.
1.4
Gli accordi individuali tra il fornitore e l'acquirente prevalgono sulle presenti GTCP. Come prova del loro contenuto è necessario un accordo con l'acquirente o la sua conferma almeno in forma scritta.
1.5
Le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti del fornitore relative al contratto, come la fissazione di scadenze, i solleciti e le dichiarazioni di recesso, devono essere effettuate almeno in forma scritta.
1.6
Le presenti GTCP si applicano anche alle future transazioni con il fornitore senza necessità di un ulteriore accordo espresso.
1.7
Se, per la natura della prestazione del fornitore o in base ad un accordo corrispondente, il risultato della prestazione è soggetto ad accettazione, alla consegna specificata nelle presenti GTCP segue l'accettazione.
2. Conclusione del contratto, offerte e preventivi
2.1
Il fornitore è tenuto a confermare ogni ordine dell'acquirente entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento, indicando il prezzo vincolante e la data di consegna, almeno in forma scritta. Se tale conferma non viene ricevuta entro il suddetto termine, l'acquirente non è più vincolato dal proprio ordine.
2.2
Una conferma tardiva è considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione da parte dell'acquirente.
3. Tempi di consegna e ritardo nella consegna
3.1
Il tempo di consegna indicato dall'acquirente nell'ordine è vincolante, salvo che un altro accordo sia stato confermato almeno in forma scritta. Il fornitore è obbligato a informare immediatamente l'acquirente, almeno in forma scritta, qualora preveda di non poter rispettare i tempi di consegna concordati — per qualsiasi motivo.
3.2
Se il fornitore non adempie o non adempie entro il periodo di consegna concordato, o è in mora, i diritti dell'acquirente — alla risoluzione e al risarcimento del danno — sono determinati conformemente alle disposizioni di legge. Le disposizioni di cui al punto 3.3 rimangono invariate.
3.3
In caso di mora del fornitore, l'acquirente ha diritto — in aggiunta ad ulteriori pretese di legge — a un risarcimento forfettario del danno causato dalla mora pari allo 0,3% del prezzo netto delle merci ordinate per giorno, fino a un massimo del 5% del prezzo netto delle merci ordinate. L'acquirente si riserva il diritto di provare che è stato subito un danno maggiore. Il fornitore ha diritto di provare che non si è verificato alcun danno o che il danno è significativamente inferiore.
4. Consegna, trasferimento del rischio e mora nel ricevimento
4.1
La consegna avviene nel luogo specificato nell'ordine. Questo è anche il luogo di adempimento per la consegna e qualsiasi adempimento successivo (obbligo di consegna).
4.2
La consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto che indichi:
- Data (emissione e spedizione)
- Contenuto della consegna (numero articolo e quantità)
- Riferimento all'ordine (data e numero)
In caso di documento di trasporto mancante o incompleto, l'acquirente non sarà responsabile del conseguente ritardo nell'elaborazione e nel pagamento. Un corrispondente avviso di spedizione con lo stesso contenuto deve essere inviato all'acquirente separatamente dal documento di trasporto.
4.3
Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale delle merci passa all'acquirente al momento della consegna nel luogo di adempimento.
4.4
La mora dell'acquirente nel ricevimento è determinata conformemente alle disposizioni di legge. Il fornitore deve offrire espressamente la propria prestazione anche se è stato concordato un'azione o una cooperazione dell'acquirente (ad es. fornitura di materiale) o un momento specifico o determinabile del calendario. In caso di mora dell'acquirente nel ricevimento, il fornitore può richiedere un indennizzo per le spese aggiuntive sostenute conformemente alle disposizioni di legge.
4.5
In caso di forza maggiore, come scioperi, serrate, guerra o restrizioni all'esportazione, che rendano l'adempimento del contratto irragionevole o impossibile per l'acquirente, questi è esonerato per tutta la durata dall'obbligo di ricevere la consegna in tempo utile. Ne informa il fornitore di conseguenza. In tal caso, le parti si impegnano ad adeguare il contratto.
5. Prezzi, fatture e pagamenti
5.1
Salvo diverso accordo, tutti i prezzi indicati nell'ordine sono in euro (EUR).
5.2
Il prezzo indicato nell'ordine dell'acquirente è vincolante e fisso. Include tutte le prestazioni del fornitore, in particolare imballaggio, spese di trasporto, premi assicurativi, dazi doganali ed eventuali accise.
5.3
L'IVA deve essere indicata separatamente dal prezzo.
5.4
Le fatture devono essere emesse ripetendo i dati dell'ordine. Ogni fattura può riguardare solo le prestazioni di un unico ordine.
5.5
Il prezzo concordato è dovuto entro 60 giorni di calendario dalla consegna e dall'adempimento completi e dal ricevimento di una fattura regolare. Nel caso di bonifico bancario, il pagamento si considera effettuato in tempo utile se l'ordine di bonifico dell'acquirente è ricevuto dalla sua banca prima della scadenza del termine di pagamento.
Sconto per pagamento anticipato: Se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, il fornitore concede uno sconto del 2%.
5.6
Il fornitore non ha diritto agli interessi di mora. In caso di inadempimento del pagamento da parte dell'acquirente, si applicano le disposizioni di legge.
6. Imballaggio
Le merci da consegnare da parte del fornitore devono essere imballate dal fornitore in modo da evitare danni durante il trasporto. Il materiale di imballaggio utilizzato deve essere rispettoso dell'ambiente e deve essere utilizzato solo nella misura necessaria. La proprietà dell'imballaggio è trasferita all'acquirente. Su richiesta dell'acquirente, il fornitore ritira l'imballaggio oppure l'acquirente smaltisce l'imballaggio a spese del fornitore.
7. Riservatezza
7.1
L'acquirente si riserva i propri diritti di proprietà e i diritti d'autore su illustrazioni, piani, disegni, calcoli, istruzioni esecutive, descrizioni dei prodotti e altri documenti. Tali documenti devono essere utilizzati esclusivamente per l'adempimento contrattuale e devono essere restituiti all'acquirente dopo l'esecuzione del contratto. Il fornitore si impegna a mantenere riservati i documenti di cui alla prima frase, anche dopo la risoluzione del contratto. L'obbligo di riservatezza viene meno solo se e nella misura in cui le conoscenze contenute nei documenti forniti siano diventate di dominio pubblico. Gli accordi speciali di riservatezza e le disposizioni di legge sulla protezione dei segreti rimangono invariati. Se si applica un accordo di riservatezza separato tra il fornitore e l'acquirente, si applicano le sue disposizioni.
7.2
La disposizione di cui sopra si applica di conseguenza anche alle sostanze e ai materiali (ad es. software, prodotti finiti e semilavorati) nonché agli strumenti, ai modelli, ai campioni e ad altri oggetti messi a disposizione del fornitore dall'acquirente per la produzione.
8. Riserva di proprietà, compensazione e diritti di ritenzione
8.1
Le merci consegnate diventano di proprietà dell'acquirente al momento della consegna. L'accordo di una riserva di proprietà semplice, estesa o prolungata da parte del fornitore è con la presente escluso. In ogni caso, l'acquirente ha il diritto di trasformare le merci consegnate o di disporne senza ulteriori formalità e senza autorizzazione o notifica.
8.2
La compensazione e l'esercizio dei diritti di ritenzione sono ammissibili solo se il controcredito del fornitore è incontestato o legalmente accertato. L'eccezione di inadempimento del contratto rimane invariata.
8.3
Gli strumenti, i disegni, i campioni, i modelli, i marchi o i prodotti messi a disposizione del fornitore rimangono di proprietà dell'acquirente. Devono essere conservati separatamente a spese del fornitore e assicurati contro la distruzione e la perdita, finché non vengono lavorati. Al completamento dell'ordine, devono essere restituiti all'acquirente, salvo diverso accordo.
9. Ispezioni in entrata
L'acquirente è tenuto esclusivamente a verificare le merci in entrata per rilevare vizi apparenti e a controllare che le merci consegnate siano complete e corrette. Tali vizi devono essere notificati al fornitore entro 5 giorni dalla consegna, gli altri vizi entro 5 giorni dalla loro scoperta. Una notifica di vizi non comporta una limitazione dei diritti dell'acquirente.
10. Garanzia, responsabilità e altre interruzioni del servizio
10.1
Il fornitore deve rendere la propria prestazione priva di vizi materiali e difetti del titolo, conformemente al corrispondente accordo di garanzia della qualità, nonché alle norme riconosciute di tecnologia, sicurezza, salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e a tutte le altre normative applicabili.
10.2
I diritti in caso di vizi materiali e difetti del titolo sono determinati conformemente alle disposizioni di legge, fatte salve le seguenti aggiunte/chiarimenti.
10.3
Il luogo di adempimento per l'adempimento successivo è il luogo in cui si trovano le merci.
10.4
Su richiesta dell'acquirente, l'adempimento successivo comprende qualsiasi smontaggio e rimozione, nonché l'installazione della fornitura sostitutiva. Il diritto dell'acquirente al rimborso delle spese corrispondenti rimane invariato.
10.5
L'acquirente ha anche diritto di rimediare al vizio a proprie spese a carico del fornitore, qualora il fornitore sia in mora o qualora una richiesta di adempimento successivo da parte del fornitore non sia ragionevole per l'acquirente. L'acquirente può esigere un acconto dal fornitore per le spese necessarie per rimediare al vizio.
10.6
Il fornitore deve garantire che la propria fornitura e il suo utilizzo contrattuale da parte dell'acquirente non violino brevetti o altri diritti di proprietà industriale di terzi. Il fornitore indennizzerà l'acquirente e i suoi clienti (partner contrattuali) da qualsiasi pretesa di terzi derivante da violazioni di diritti di proprietà industriale. Ciò non si applica se il fornitore ha prodotto e consegnato i prodotti forniti conformemente alle istruzioni dell'acquirente utilizzando disegni, modelli o simili.
11. Rivalsa nei confronti del fornitore
11.1
L'acquirente ha diritto ai diritti di rivalsa previsti dalla legge nella catena di fornitura in aggiunta alle pretese per vizi senza limitazioni.
11.2
Prima che l'acquirente riconosca o soddisfi una pretesa per vizi avanzata dal cliente dell'acquirente (partner contrattuale), l'acquirente informerà il fornitore di conseguenza e gli darà la possibilità di commentare in forma scritta entro un termine da lui stabilito. Se non viene resa una dichiarazione motivata entro il termine e non si raggiunge una soluzione amichevole, si applica la decisione presa dall'acquirente. In tal caso, il fornitore è responsabile di fornire le prove contrarie.
11.3
Le pretese ai sensi dei punti 11.1 e 11.2 si applicano anche se le merci difettose consegnate sono state lavorate dall'acquirente, dal suo cliente o da un terzo.
12. Responsabilità per prodotto
12.1
Se il fornitore è responsabile del danno al prodotto, è tenuto a indennizzare l'acquirente dalle pretese di terzi nella misura in cui la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione e lo stesso sia responsabile nei confronti di terzi.
12.2
Nell'ambito del proprio obbligo di indennizzo, il fornitore è tenuto a rimborsare le spese derivanti o in connessione con qualsiasi pretesa avanzata da terzi, incluse le azioni di richiamo effettuate dall'acquirente. L'acquirente informerà il fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo — per quanto possibile e ragionevole — e gli darà la possibilità di commentare. Ulteriori pretese legali rimangono invariate.
12.3
Il fornitore deve stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile per prodotti con una copertura forfettaria di almeno EUR 10 milioni per danni alle persone/danni alla proprietà. Su richiesta dell'acquirente, il fornitore deve dimostrare l'esistenza della suddetta copertura assicurativa presentando la polizza assicurativa.
13. Prescrizione
13.1
Le pretese reciproche delle parti contraenti si prescrivono conformemente alle disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
13.2
Il termine di prescrizione generale per le pretese per vizi è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo compreso tra la notifica dei vizi da parte dell'acquirente e la rettifica del vizio.
Il termine di prescrizione di 3 anni si applica di conseguenza anche alle pretese derivanti da difetti del titolo, fermo restando che il termine di prescrizione legale per le pretese di terzi rimane invariato. Inoltre, le pretese derivanti da difetti del titolo non si prescrivono finché il terzo può far valere il proprio diritto nei confronti dell'acquirente, in particolare in assenza di un termine di prescrizione.
13.3
I termini di prescrizione della legge sulla vendita, inclusa la suddetta proroga, si applicano — nella misura consentita dalla legge — a tutte le pretese contrattuali per vizi. Nella misura in cui l'acquirente ha anche diritto a pretese extracontrattuali di risarcimento del danno a causa di un vizio, si applica il termine di prescrizione legale ordinario, a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione della legge sulla vendita non comporti un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.
14. Diritti di utilizzo
14.1
Il fornitore trasferisce all'acquirente il diritto esclusivo e illimitato nel tempo di pubblicare, distribuire, riprodurre, elaborare e utilizzare in altro modo tutte le idee, i concetti, le bozze e i progetti forniti dal fornitore e commissionati dall'acquirente. I diritti di cui sopra si estendono a tutti i tipi di utilizzo. La concessione di questi diritti ai sensi della presente disposizione comprende espressamente il diritto di trasferirli a terzi.
14.2
La concessione dei diritti è compensata dal rispettivo prezzo pagato dall'acquirente al fornitore.
15. Conformità
15.1
Il fornitore è obbligato ad agire conformemente alle disposizioni di legge ad esso applicabili, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, diritto della concorrenza, normative anticorruzione e antiriciclaggio e legge sulla due diligence della catena di approvvigionamento.
15.2
In caso di ragionevole sospetto o certezza che il fornitore abbia violato le disposizioni di legge ad esso applicabili, l'acquirente ha diritto di recedere dal contratto qualora non ci si possa più ragionevolmente aspettare che l'acquirente continui ad aderire al contratto. Gli altri diritti dell'acquirente, in particolare il diritto al risarcimento del danno, rimangono invariati.
16. Scelta della legge e foro competente
16.1
Tutte le questioni legali relative al fornitore e all'acquirente sono disciplinate dalla legge della Repubblica di Mauritius, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
16.2
Il foro competente per tutte le azioni legali è Mauritius. L'acquirente ha anche diritto, a propria discrezione, di citare in giudizio il fornitore presso il suo foro generale.
Ultimo aggiornamento: 10.02.2026